La Legge 24 dicembre 2007 n. 244, detta precise disposizioni per l’affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenza, a soggetti estranei all’amministrazione anche in materia di pubblicità degli incarichi e, nello specifico:
a) l’art. 3, comma 18, stabilisce che gli incarichi di consulenza sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione stipulante;
b) l’art. 3, comma 54, modifica l’art. 1, comma 127 della Legge n. 662/1996, precisa che le amministrazioni sono tenute a pubblicare sul proprio sito Web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato.
Gli elenchi di cui alla lettera a) vengono aggiornati mensilmente. |